Tribunale di Milano 24 giugno 2014
Il lavoratore illegittimamente licenziato per motivi disciplinari (in regime di tutela obbligatoria) ha diritto al risarcimento del maggior danno derivante dalla perdita di coperture assicurative.
La sentenza del Tribunale di Milano si segnala per un profilo interessante: accertata l’illegittimità di un licenziamento intimato per motivi disciplinari (poiché il datore di lavoro, nemmeno costituitosi in giudizio, non aveva provato le presunte negligenze addebitate al lavoratore) il Giudice non si è limitato a condannare l’impresa a pagare il risarcimento come previsto (in relazione alle ridotte dimensioni aziendali) dall’art. 8 della legge 604 del 1966. Accogliendo un’ulteriore domanda del lavoratore, il Tribunale ha sancito il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal mancato incasso delle somme previste dalle polizze assicurative di cui godeva il dipendente per il caso di perdita involontaria dell’impiego, in quanto le compagnie assicurative avevano fatto valere le clausole che escludevano dalla copertura l’evento del recesso dovuto a colpa del lavoratore. – Sezione Rapporto di lavoro