Tribunale di Milano, 24 marzo 2016
La relativa autonomia nello svolgimento della mansione, caratterizzata da responsabilità direttive, e il fatto di avere collaborato anche con soggetti terzi non sono elementi incompatibili con il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Il giudice, accogliendo una domanda di riconoscimento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione, ricorda come la soggezione al potere direttivo del datore di lavoro non sia necessariamente l’unico o il più importante elemento per stabilire la reale natura di un rapporto di lavoro, quando le mansioni affidate al prestatore siano di tipo dirigenziale e apicale. In tali ipotesi infatti vengono in rilevo elementi diversi, quali: la continuità della prestazione, l’orario predeterminato, la periodicità e predeterminazione della retribuzione, e il sostanziale e pregnante inserimento nell’organizzazione aziendale. Peraltro, tale inserimento basterebbe a ritenere (almeno) la natura di collaborazione coordinata e continuativa del rapporto, dando luogo alla presunzione di subordinazione, ex art. 69 d.lgs. 276/2003 per mancanza della stipulazione di un progetto. Anche il fatto che il lavoratore abbia instaurato una collaborazione con un soggetto terzo non è di per sé indice di autonomia, ove tale collaborazione sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato. L’interruzione del rapporto di lavoro, così riqualificato, costituisce dunque licenziamento, che risulta nullo se comunicato solo in forma orale. – rapporto di lavoro