Tribunale di Milano 24 settembre 2018
E’ discriminatorio il computo, ai fini del comporto, delle assenze del dipendente disabile connesse al relativo handicap.
Il Tribunale dichiara illegittimo il licenziamento e la conseguente delibera di esclusione di una socia lavoratrice di cooperativa per superamento del periodo di comporto, qualificando come discriminazione indiretta il computo dei giorni utili per l’integrazione del periodo di comporto delle assenze del dipendente disabile correlati al suo handicap, poiché in violazione del principio di eguaglianza sostanziale, della Direttiva UE 2000/78/CE e del D.Lgs. 216/2003. Al fine di garantire l’eguaglianza dei lavoratori riguardo ai giorni di assenza spettanti di diritto in caso di malattia, per i dipendenti assunti in categoria protetta devono computarsi a tal fine solamente le assenze per eventi morbosi estranei alla disabilità , essendo evidente come quest’ultima preordini un rischio maggiore di accumulare giorni di assenza. La discriminazione rileva inoltre oggettivamente, senza che sia necessaria la sussistenza dell’intento soggettivo di discriminare.