Tribunale di Milano, 25 agosto 2016
Per i soci lavoratori di cooperative, il trattamento economico non può essere inferiore a quello dettato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative.
Nel caso in esame la ricorrente – socia lavoratrice – lamenta di aver ricevuto una retribuzione inferiore al minimo consentito dall’ordinamento. Il giudice accoglie il ricorso sulla base dell’art. 7, comma 4, del D.L. 248/2007, che prevede, per i soci lavoratori, il diritto alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La società convenuta, esercente attività di pulizia, applicava ai propri dipendenti il contratto Multiservizi firmato dall’UNCI e da CONFSAL; il giudice impone invece l’applicazione, per la parte retributiva, del CCNL Turismo-Pubblici Esercizi sottoscritto da CGIL, CISL e UIL.