Tribunale di Milano 27 febbraio 2020
È nulla la clausola che subordina l’accesso al livello di inquadramento superiore al superamento di corsi di formazione, se interpretata nel senso che la mancata predisposizione dei corsi impedisce la progressione.
Una lavoratrice lamentava il mancato riconoscimento della fascia di inquadramento superiore che, sulla base della normativa del ccnl, avrebbe dovuto ottenere decorsi due anni dall’iniziale inquadramento. La società eccepiva come tale clausola subordinasse lo scatto al superamento con profitto degli “eventuali corsi di formazione indetti dall’azienda”, requisito insussistente stante la mancata attivazione dei corsi. Il Tribunale ritiene nulla la clausola contrattuale, ai sensi dell’art. 1355 c.c., se interpretata nel senso che lasci all’impresa la possibilità di accedere o meno al requisito, carattere che la renderebbe meramente potestativa. Il Tribunale accerta dunque l’avvenuto conseguimento dell’inquadramento più elevato e condanna la società al pagamento delle differenze retributive.