Tribunale di Milano 27 giugno 2014

27 Giugno 2014

E’ nullo perché ritorsivo il licenziamento della lavoratrice rientrata dalla maternità la quale abbia rifiutato mansioni diverse.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Un datore di lavoro licenzia una lavoratrice pochi giorni dopo la scadenza del periodo di interdizione del recesso per maternità: rientrata al lavoro aveva rifiutato di essere adibita a mansioni diverse da quelle svolte prima dell’assenza, che l’impresa aveva attribuito in sua sostituzione ad altro lavoratore. Il Giudice ritiene legittimo il rifiuto delle nuove mansioni, e di conseguenza nullo il recesso in quanto ritorsivo, con applicazione del regime sanzionatorio dell’art. 18, 1° comma, stat. lav., a prescindere dalla piccola dimensione dell’impresa.