Tribunale di Milano, 27 marzo 2024
Ai rapporti di somministrazione a tempo determinato si applicano gli stessi limiti dei contratti a termine: illegittima la successione di più contratti senza causale.
Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da un lavoratore, che era stato somministrato da un’agenzia per il lavoro presso un’impresa logistica, e dichiara costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della società. Secondo il Giudice, sia i contratti a tempo determinato sia i contratti di somministrazione sono caratterizzati da temporaneità: ne consegue che trovano applicazione le stesse regole previste per il lavoro a termine, e in particolare, secondo le norme vigenti al tempo dei fatti contestati, il limite massimo di 12 mensilità acausali o di 24 mensilità con causale.