Tribunale di Milano, 28 gennaio 2021
Nullo il licenziamento ricevuto successivamente alla data di entrata in vigore della disciplina di blocco dei licenziamenti, anche se la comunicazione sia stata spedita prima.
Il Tribunale accoglie il ricorso della lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo con comunicazione inviatale dal datore di lavoro il 16 marzo 2020, ma ricevuta il 26 marzo successivo, dopo l’entrata in vigore dell’art. 46 d.l. 18/2020 che ha disposto il divieto dei licenziamenti per ragioni oggettive. Essendo il licenziamento un atto unilaterale recettizio, esso ha efficacia solo quando sia giunto a conoscenza del lavoratore. Il Giudice dichiara la nullità del recesso per violazione di norma imperativa, con diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.