Tribunale di Milano 28 luglio 2018
28 Luglio 2018
Anche dopo le modifiche del d.lgs. 148/2015, l’obbligo di informazione del datore di lavoro è condizione di legittimità della sospensione in cassa integrazione.
L’art. 24 d.lgs. 148/2015 stabilisce l’obbligo dell’impresa di comunicare alle associazioni e rappresentanze sindacali una serie di elementi sui motivi e le modalità del ricorso alla sospensione in cassa integrazione, le modalità della rotazione o i motivi della mancata rotazione, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, ecc., la cui violazione, che non è sanabile né dall’eventuale accordo sindacale, né dalla prova data in giudizio, determina l’illegittimità della sospensione del lavoratore, che ha diritto al rientro in servizio e al risarcimento del danno.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito