Tribunale di Milano, 28 maggio 2021

28 Maggio 2021

Licenziamento illegittimo per violazione dei criteri di scelta nelle riduzioni del personale e regime del Jobs Act: il Giudice disapplica l’art. 1 D.Lgs. 23/2015, per contrasto col diritto europeo, nella parte in cui prevede che le disposizioni sul contratto a tutele crescenti si applichino non solo ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, ma anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, di contratti a termine sorti in precedenza. Riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 17.3.2021 (vedi sentenza), emanata sulla base del rinvio operato dal Giudice milanese (vedi ordinanza dell’11.7.2019), aveva demandato al giudice nazionale il compito di verificare se la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato assunti prima del 7 marzo 2015 e quelli a termine – anch’essi assunti prima ma convertiti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina – con applicazione della nuova disciplina sanzionatoria meno favorevole, sia giustificata da una ragione oggettiva e quindi compatibile con la Direttiva europea che tutela i lavoratori a termine. Il Tribunale di Milano sottopone a verifica la ragionevolezza della disposizione del Jobs Act in relazione all’obiettivo di promozione dell’occupazione avuto presente dal legislatore, rilevando come la regola adottata sia inidonea a realizzare gli obiettivi di legge, e concludendo per il dovere di disapplicarla per contrasto col diritto europeo. Inoltre, il Tribunale enuncia la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 del d.lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act), nella parte che equipara alle nuove assunzioni i contratti a termine convertiti in contratti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, ritenendo che tale ipotesi non si verifichi nel caso di una conversione volontaria priva di effetti novativi del contratto. Ritenuto illegittimo nel merito il licenziamento subito dalla ricorrente nell’ambito di un licenziamento collettivo, il Tribunale le applica dunque la disciplina precedente all’entrata in vigore del Jobs Act, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Stat. lav.