Tribunale di Milano, 28 marzo 2024
È nullo il verbale di conciliazione sottoscritto dal lavoratore senza piena consapevolezza dell’abdicazione ai propri diritti.
Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore previsti da norme inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, sono nulle nel caso in cui l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali non sia stata effettiva, ossia tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. È insufficiente, a tal fine, la mera disponibilità del conciliatore a rispondere a domande o richieste, senza illustrare al lavoratore gli effetti della sottoscrizione del verbale e senza illustrare il senso e la portata delle rinunce. Peraltro, il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, per quanto non dirimente, lo svolgimento della conciliazione con collegamento da remoto non abbia agevolato l’espletamento di un’effettiva assistenza da parte del conciliatore.