Tribunale di Milano, 28 ottobre 2016

28 Ottobre 2016

La previsione, per un lavoratore disabile, del medesimo periodo di comporto previsto per un lavoratore non disabile, costituisce discriminazione indiretta.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso di specie un lavoratore portatore di handicap veniva licenziato per superamento del periodo di comporto. Un’interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con la normativa e la giurisprudenza comunitarie porta il giudice a ritenere che, ai fini del licenziamento, la previsione di un comporto identico per due situazioni diverse (la presenza o l’assenza di handicap) costituisce discriminazione indiretta. Inoltre, in merito alla prova della discriminazione, il giudice richiama le direttive comunitarie (2000/43/CE e 2000/78/CE) secondo le quali, quando chi si ritiene vittima di discriminazione espone fatti dai quali si può presumerne l’esistenza, l’onere di provare la parità di trattamento ricade sulla parte convenuta.