Tribunale di Milano, 29 gennaio 2015
E’ obbligatorio applicare la disciplina dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale quando vengono effettuati almeno cinque licenziamenti verificatisi su più punti vendita di una catena di negozi, che non costituiscono unità produttive autonome.
Se il singolo punto vendita è dotato di limitata autonomia, non può essere considerato unità produttiva autonoma ai fini di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, quando vengono effettuati diversi licenziamenti su distinti punti vendita, anche collocati in provincie diverse, gli stessi vanno computati al fine di verificare se l’impresa avrebbe dovuto rispettare la disciplina delle riduzioni del personale dettata dalla L. 223/1991, con la conseguente illegittimità del recesso.