Tribunale di Milano, 30 novembre 2017
Nulle le clausole del CCNL delle Attività Ferroviarie che non computano l’intero periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti periodici di anzianità.
Il Tribunale di Milano, con più pronunce, ha accolto il ricorso promosso da numerosi lavoratori, dichiarando la nullità dell’art. 7 dell’accordo di rinnovo del CCNL Attività Ferroviarie del 1 marzo 2006 che escludeva, ai fini della maturazione degli scatti periodici di anzianità, il periodo di apprendistato svolto.
Tale previsione, osserva il Tribunale, si pone in contrasto con quanto previsto all’art. 19 della L. 25/1955 (in vigore sino all’emanazione del D.Lgs. n. 167/2011), norma di carattere generale e inderogabile anche da parte della contrattazione collettiva, secondo cui il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore. Come già espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 20074/2010), intervenuta in analoga fattispecie seppur con riferimento al contratto di formazione e lavoro, è fattispecie di discriminazione vietata “sterilizzare” il periodo formativo ed escludere che lo stesso possa valere per determinati istituti contrattuali.