Tribunale di Milano, 30 settembre 2016
Il patto di prova nel pubblico impiego deve riguardare esclusivamente il profilo professionale proprio del dipendente, per il quale è stato assunto, a pena di nullità dell’intero patto.
Nel caso in esame una struttura sanitaria pubblica stipulava un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ricorrente per la posizione di dirigente medico di chirurgia plastica, prevedendo un patto di prova nel quale si richiedeva anche l’accrescimento di specifiche conoscenze di microchirurgia. L’ospedale licenziava poi la ricorrente per mancato superamento del periodo di prova, riportando, in motivazione, inadempimenti relativi sia alle competenze di microchirurgia sia a quelle di chirurgia plastica. L’estensione della prova a competenze estranee a quelle per le quali la dipendente era stata assunta rende nullo il patto di prova. Ne deriva l’invalidità del recesso: la sentenza (ponendosi in dichiarato contrasto con il recente orientamento della Cassazione) ritiene applicabile l’art. 18 della L. 300/70, così come modificato dalla L. 92/2012, pur trattandosi di lavoro pubblico.