Tribunale di Milano, 31 agosto 2018

31 Agosto 2018

Il Tribunale applica direttamente i principi elaborati dalla Corte di Giustizia europea in materia di retribuzione delle ferie: è nullo il contratto collettivo aziendale che esclude dal calcolo di tale retribuzione la parte variabile della retribuzione connessa alla natura delle mansioni o al peculiare status professionale o personale dell’interessato.
Il Tribunale fa propri i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE che afferma come la retribuzione dovuta ai dipendenti per le ferie annuali debba essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria. Il Giudice afferma pertanto che la parte variabile della retribuzione debba includersi nel calcolo della retribuzione feriale laddove sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall’interessato e compensi uno specifico disagio derivante dall’espletamento di dette mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell’interessato. Su tale presupposto, il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto collettivo aziendale di Trenord nella parte in cui escludeva dal calcolo della retribuzione festiva la parte di retribuzione variabile dovuta a titolo di incentivo per attività di scorta” e di “incentivo per attività di riserva” per i capi treno, (confermato da una successiva pronuncia del Tribunale di Milano relativamente all'”indennità di condotta” per i macchinisti).”

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito