Tribunale di Milano, 7 luglio 2016

7 Luglio 2016

Il licenziamento con indicazione generica dei motivi del recesso è inefficace.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il licenziamento che riporti il generico riferimento al motivo oggettivo di cui all’art. 3 della L. 604/66, senza alcuna specificazione delle ragioni che avevano portato alla decisione di recedere dal contratto, è inefficace e comporta (in un caso di impresa di minori dimensioni) la permanenza del rapporto di lavoro, che si considera non interrotto, e il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate e non corrisposte.