Tribunale di Milano, 7 ottobre 2016

7 Ottobre 2016

I compensi per lavoro straordinario, avente carattere costante e sistematico, vanno considerati nel calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Milano riconosce a un gruppo di lavoratori il diritto al computo delle ore di straordinario, svolte durante il rapporto lavorativo, nel calcolo dei ratei di 13ma e 14ma e nel calcolo del trattamento di fine rapporto. Ciò in quanto le prestazioni eccedenti l’orario normale sono state rese dai ricorrenti con regolarità e frequenza, e senza connotazioni di transitorietà, occasionalità e saltuarietà; tale interpretazione è sostenuta peraltro anche dal carattere onnicomprensivo della retribuzione globale mensile indicata nel CCNL Multiservizi. Il credito così accertato si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dato che la l. 92/2012 e il D.Lgs. 23/2015 hanno depotenziato il regime di stabilità reale, impedendo la decorrenza dei termini in costanza di rapporto.