Tribunale di Milano, 8 agosto 2022

8 Agosto 2022

Il danno non patrimoniale per il mancato godimento dei riposi obbligatori può essere presunto e si liquida in via equitativa, tenuto conto delle previsioni del CCNL sul lavoro straordinario.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice accoglie il ricorso presentato da un lavoratore per il riconoscimento della subordinazione e delle differenze retributive in un rapporto di lavoro sviluppatosi di fatto, condannando altresì l’azienda convenuta a risarcire il lavoratore per danni non patrimoniali subiti per non aver mai goduto, nell’arco di mesi, delle ferie e del riposo settimanale obbligatorio, e per avere osservato un orario di oltre 90 ore settimanali. Il Tribunale, condividendo l’orientamento della Suprema Corte, ritiene che il danno in questione possa essere presunto, in quanto deriva dalla lesione del diritto costituzionalmente tutelato, e indisponibile, al riposo dal lavoro. Per determinare in via equitativa la somma da risarcire, si possono tenere in considerazione le previsioni del CCNL applicabile in materia di maggiorazioni per lavoro straordinario e riposi.