Tribunale di Milano, 8 aprile 2015
La costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto utilizzatore, per effetto di una somministrazione irregolare, ha efficacia accertativa di un rapporto di lavoro già costituitosi nei fatti: ciò implica che ai fini della individuazione del giudice competente può farsi riferimento al foro della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ.
Secondo il Tribunale di Milano qualunque natura si riconosca alla pronuncia riferita a una somministrazione illecita (ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs. n. 276/2003: il giudice opta comunque per la natura di sentenza di accertamento) essa ha efficacia ex tunc, cosicché il “luogo di lavoro” del soggetto impiegato in una somministrazione irregolare può ben qualificarsi come luogo della dipendenza dal reale datore di lavoro, ossia dall’effettivo utilizzatore, ai fini delle regole sulla competenza territoriale prescritte dall’art. 413 cod. proc. civ. Nel merito, la somministrazione è stata ritenuta irregolare avendo il Giudice accertato che la lavoratrice, impiegata formalmente come dipendente di un appaltatore, operava ricevendo le direttive direttamente da parte dell’utilizzatore.