Tribunale di Milano, 9 giugno 2023

9 Giugno 2023

Anche la società partecipata affidataria di un pubblico servizio deve applicare la clausola sociale di stabilità dell’occupazione prevista dal contratto collettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da un lavoratore, dipendente di una cooperativa alla quale era stato subappaltato il servizio di igiene urbana del Comune, il quale, in seguito all’affidamento del servizio a una società partecipata dal Comune, si era visto negare l’assunzione presso la società affidataria. Viene disattesa la tesi della società secondo cui, dovendo essere applicato l’art. 19 d.lgs. n. 175/2016 – che per le partecipate pubbliche stabilisce modalità specifiche di reclutamento del personale – non potesse trovare applicazione la clausola sociale prevista dall’art. 6 del CCNL Servizi Ambientali. Il Giudice meneghino chiarisce che la previsione del contratto collettivo (peraltro richiamata dal regolamento aziendale) in realtà assicura modalità di accesso dall’esterno idonee a rispettare i criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità – nonché la professionalità necessaria all’espletamento dei servizi svolti – e, pertanto, dispone la costituzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta.