Tribunale di Milano, 9 maggio 2017 (decreto)
Il trasferimento di un servizio sanitario da una ad altra azienda sanitaria pubblica, anche se previsto dalla legge regionale, costituisce passaggio di attività ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 165/2001: è pertanto antisindacale il mancato rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
Nel caso di specie erano stato trasferito il servizio vaccinale da una Agenzia di Tutela della Salute alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale, quale effetto della riorganizzazione delle strutture sanitare previsto dalla legge della Regione Lombardia n. 23/2015, omettendo la procedura sindacale di cui all’art. 47 della l. 428/1990. Il Tribunale respinge la tesi degli enti convenuti che sostenevano che la legge regionale (che nulla peraltro dice sulla procedura di trasferimento) potesse rientrare tra le disposizioni speciali fatte salve dall’art. 31 del d.lgs. 165/2001.