Tribunale di Milano, 9 maggio 2018

9 Maggio 2018

Ancora sull’illegittimità della delibera di esclusione del socio lavoratore: la conseguenza è la reintegrazione.
Nel caso in esame il socio lavoratore era stato escluso dalla cooperativa (e poi licenziato) per aver superato il numero massimo di assenze per malattia consentite dal regolamento interno. Il giudice del lavoro, ritenuta la propria competenza e ritenuta non vincolante la clausola arbitrale contenuta nello statuto (e non nel CCNL di settore), afferma l’illegittimità dell’esclusione in quanto non riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 2533 c.c., e comunque per illiceità della clausola del regolamento, peggiorativa del contratto collettivo. La conseguenza è la reintegrazione ex art. 18 comma 4°, sanzione che opera quando l’esclusione societaria non vi sia o venga annullata.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito