Tribunale di Milano, 9 ottobre 2023

9 Ottobre 2023

Ancora sui rider come collaboratori etero-organizzati: il Tribunale dà ragione all’Inps che esigeva dalla piattaforma di food delivery il pagamento dei contributi dei lavoratori dipendenti; il parametro di riferimento è il CCNL della logistica.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale conferma (in parte) il verbale con cui INPS e INAIL avevano accertato differenze contributive a carico di una importante società di consegne di cibo tramite piattaforma, e qualifica il rapporto di lavoro dei rider come prestazioni organizzate dal committente ex art. 2 d.lgs. 81/2015, ritenendo perciò applicabile ai rider la disciplina del lavoro subordinato, anche per i profili previdenziali.
Il Giudice, dunque, estende la disciplina previdenziale dei lavoratori dipendenti anche ai rider impiegati dalla convenuta e adotta come parametro di riferimento la retribuzione prevista dal CCNL logistica, in quanto la Società non ha provato il carattere comparativamente più rappresentativo delle associazioni firmatarie del contratto collettivo UGL-Assodelivery da essa stessa applicato.
Viene però giudicato incompatibile con la disciplina delle prestazioni organizzate dal committente l’art. 10 d.lgs. 81/2015, che prevede una presunzione di rapporto a tempo pieno in mancanza di prova della stipulazione a tempo parziale del contratto.