Tribunale di Milano, ordinanza 11 maggio 2021
È illegittima la collocazione in cassa integrazione del dipendente con limitazioni fisiche, quando sia possibile farlo lavorare grazie a ragionevoli accomodamenti.
Il Tribunale accoglie il ricorso d’urgenza promosso da un lavoratore, dichiarato idoneo alle mansioni ma con limitazioni disposte a seguito di accertamento sanitario, avverso il provvedimento di collocazione in cassa integrazione-covid adottato dall’azienda, solo nei suoi confronti, per asserita impossibilità di adibirlo alle proprie mansioni a causa della sua disabilità. Il Giudice, esaminate le mansioni svolte in concreto dai colleghi di lavoro, ritiene la sospensione in cassa illegittima poiché il datore di lavoro avrebbe potuto adottare dei ragionevoli accomodamenti per consentire lo svolgimento di una parte delle mansioni disponibili.