Tribunale di Milano, ordinanza 16 maggio 2014
Se il codice disciplinare prevede il licenziamento in caso di violazione del divieto di fumare che possa provocare pregiudizio alla incolumità e alla sicurezza degli impianti, la mera contestazione di essere stato colto a fumare durante il lavoro non è sufficiente a giustificare il licenziamento di un dipendente, se non integrata dalla rappresentazione della situazione di pericolo.
L’ordinanza ex legge Fornero del Tribunale di Milano affronta il caso di un lavoratore licenziato per avere violato il divieto di fumare. Il datore di lavoro invocava la previsione del codice disciplinare del contratto collettivo che prevede la possibilità di intimare il licenziamento per la violazione del divieto di fumare quando ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità o sicurezza degli impianti. Il Giudice rileva tuttavia che al lavoratore, nell’ambito della procedura disciplinare, era stato contestato soltanto di avere fumato sul posto di lavoro, senza indicare alcunché sugli effetti pericolosi di tale condotta: questi, secondo la pronuncia, costituiscono un elemento costitutivo del più grave illecito disciplinare, che deve pertanto essere contestato già in sede disciplinare, senza la possibilità di dedurre tale circostanza solo in sede giudiziaria.