Tribunale di Milano (sez. fall.), 5 maggio 2015

5 Maggio 2015

Ove il curatore del fallimento intimi il licenziamento dei lavoratori al termine del periodo di cassa integrazione, senza il rispetto dei termini di preavviso, ai lavoratori è dovuta la relativa indennità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, riconosce il diritto all’indennità sostituiva del preavviso ai lavoratori licenziati dal curatore fallimentare al termine del periodo di cassa integrazione, respingendo l’eccezione del Fallimento su una presunta non cumulabilità tra erogazione del trattamento di cassa e indennità di preavviso. Il Tribunale riconosce il diritto anche per l’ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro fosse ricondotta alla disciplina di cui all’art. 72 l. fall., considerata la natura indennitaria (e non risarcitoria) dell’indennità di mancato preavviso, compatibile con la citata disposizione. La sentenza affronta altresì, in modo assai argomentato, le conseguenze della retrocessione al fallimento dell’azienda che era stata affittata ad un terzo quando l’impresa era ancora in bonis, escludendo che il fallimento debba rispondere del credito relativi al trattamento di fine rapporto maturato nel periodo in cui i lavoratori erano occupati alle dipendenze del terzo affittuario.