Tribunale di Milano, Sez. Misure Prevenzione, 3 aprile 2024
Irregolarità a sfruttamento del lavoro nelle filiere della moda: il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria di una nota azienda del settore.
Ha destato scalpore e interesse l’intervento della Autorità giudiziaria penale che ha disposto l’amministrazione giudiziaria della società operativa di un noto brand di alta moda e pret à porter: ciò è avvenuto a seguito dell’accertamento della sussistenza, in diverse imprese coinvolte come appaltatori o subfornitori della filiera produttiva, di indici di grave sfruttamento del lavoro, irregolarità, situazioni abitative degradanti, violazione delle regole sulla sicurezza, sugli orari di lavoro, sulle retribuzioni minime, sull’impiego di manodopera straniera non comunitaria. Quanto alla committente, l’ordinanza precisa che l’adozione del provvedimento di amministrazione giudiziaria è una misura a carattere preventivo e non sanzionatorio, che non implica di per sé la commissione da parte dell’impresa di condotte illecite, essendo sufficiente che si sia realizzata una situazione di agevolazione e ausiliaria delle irregolarità, censurabile quantomeno su un piano di negligenza colposa. Nel caso specifico il Tribunale ritiene che le condotte accertate in capo ad altri soggetti inclusi nella filiera produttiva fossero inserite in un sistema di produzione generalizzato e consolidato, senza un’adeguata verifica della capacità imprenditoriale delle imprese appaltatrici coinvolte nella produzione, al fine di abbattere i costi e massimizzare i profitti. L’amministratore giudiziario ha perciò la funzione, in rapporto con gli organi amministrativi della società, di bonificare la filiera produttiva e a dottare un modello organizzativo idoneo a rafforzare i presidi e controlli idonei a prevenire le fattispecie di reato ex art. 603-bis c.p.