Tribunale di Monza, 16 novembre 2016
L’applicazione, alla società partecipata da enti pubblici, della normativa sulla spending review non consente la revoca del superminimo già riconosciuto ed erogato al dipendente.
Il Tribunale di Monza ritiene che la disciplina pubblicistica sulla spending review possa applicarsi anche ad una società a totale partecipazione pubblica: per trattandosi di soggetto di diritto privato, il fatto che sia basata sul totale finanziamento pubblico giustifica l’applicazione della normativa di contenimento della spesa pubblica, contenuta del d.l. 95/2012. Ciò può giustificare la mancata concessione di una promozione ad inquadramento superiore, oggetto di un impegno non ancora attuato, ma non la revoca di un superminimo, già erogato e dunque ormai oggetto di un diritto soggettivo perfetto, non rimuovibile da una normativa sopraggiunta.