Tribunale di Monza, 23 febbraio 2024
L’azienda sanitaria non può decurtare l’IRAP dal pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive effettuate dai medici.
Il Tribunale accoglie il ricorso proposto da alcuni dirigenti medici, dipendenti di un’Azienda Sanitaria, i quali si erano visti decurtare dai compensi spettanti per le prestazioni aggiuntive svolte il costo relativo all’IRAP dovuta dal datore di lavoro all’erario. Il Giudice non condivide la tesi datoriale secondo cui ciò sarebbe stato consentito dall’accordo vigente sulla determinazione delle tariffe e, nel dichiarare l’illegittimità di tale condotta, ordina la restituzione di tutto quanto trattenuto, poiché il compenso del medico non deve essere confuso con la tariffa applicata al cittadino. La tariffa, conclude il Tribunale, comprende più voci, tra le quali anche tutti i costi che l’azienda deve sostenere, ma tali costi non possono essere addebitati ai lavoratori.