Tribunale di Monza, 6 giugno 2017 (ordinanza)

6 Giugno 2017

Il mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale, nella struttura sanitaria pubblica, deve essere motivato, in assenza di valutazioni negative, da esigenze organizzative e di contenimento dei costi.
Nel caso in esame l’Azienda Ospedaliera decide di non rinnovare l’incarico di direttore di struttura complessa a un dirigente medico, sulla base dell’art. 9, comma 32, del d.l. 78/2010, il quale prevede la facoltà della struttura sanitaria di non rinnovare gli incarichi anche in assenza di valutazioni negative della performance. Il giudice fornisce di tale norma, da coordinare l’art. 15, comma 5, del d.l.gs. 502/1992, che esclude una valutazione meramente discrezionale dell’amministrazione: è dunque consentita all’amministrazione la revoca dell’incarico ove ciò consenta un risparmio di spesa. Il Tribunale concede il provvedimento d’urgenza, richiesto per la tutela della professionalità del dirigente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito