Tribunale di Monza, ordinanza 19 febbraio 2014
Se al lavoratore viene contestata un’insubordinazione di carattere lieve il licenziamento viene annullato, e c’è il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Si moltiplicano le occasioni di applicazione del nuovo art. 18 stat. lav., modificato e reso molto più complesso dalla legge 92 del 2012 (c.d. Legge Fornero). Il caso trattato dal Tribunale di Monza riguardava un licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, a seguito di un richiamo, aveva avuto una conversazione molto vivace con il datore di lavoro. Il Giudice, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto che il fatto addebitato al lavoratore costituisse un’insubordinazione di carattere solo lieve (di fatto limitata ad una frase non corretta), non sufficiente perciò per giustificare il recesso. La conseguenza, in questo caso, è il diritto alla reintegrazione (c.d. “tutela reale attenuata”) disciplinato dal 4° comma del nuovo art. 18.