Tribunale di Monza, ordinanza (ex lege Fornero) 13 febbraio 2014

13 Febbraio 2014

ordinanza 3319 – Riconosciuta la natura discriminatoria del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice, intimato al rientro da un lungo periodo di assenza per maternità e ferie, con conseguente applicazione dell’art. 18, 1° comma, Stat. Lav., ancorché il datore di lavoro fosse una piccola impresa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

L’ordinanza che si segnala ha riconosciuto il carattere discriminatorio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice al rientro di un periodo di congedo per maternità e di fruizione delle ferie maturate, quando era ormai superato il periodo di divieto di licenziamento.
Il giudice, pur ritenendo sussistenti nel caso di specie le ragioni economiche del recesso, ha escluso che il datore di lavoro abbia fornito la prova del nesso causale tra queste e la scelta caduta sulla ricorrente anziché su altri lavoratori ed ha valutato il recesso riconducibile alla maternità e perciò discriminatorio, con applicazione del più rigoroso regime sanzionatorio di cui al primo comma dell’art. 18 (che si applica indipendentemente dal numero di occupati nell’impresa e dunque anche alle imprese di minore dimensione).