Tribunale di Monza, sez. lavoro, 18 febbraio 2020

18 Febbraio 2020

Il lavoratore padre ha diritto a dare le dimissioni senza preavviso, durante il periodo di divieto di licenziamento della lavoratrice madre previsto dall’art. 54 del Dlgs 151/2001, anche se non abbia fruito del congedo di paternità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Monza risolve, in senso favorevole alla tutela della paternità, una questione di interpretazione dei rapporti tra primo e secondo comma dell’art. 55 del d.lgs. 151/2001. Il 2° comma infatti estende al lavoratore padre, che abbia fruito del congedo di paternità, la disposizione del 1° comma che prevede, per la madre, il diritto “alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”. Lo stesso 1° comma aggiunge poi che “La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”. Il problema, dunque, era se anche l’esenzione dal preavviso, nel caso del padre, fosse subordinata alla fruizione del congedo di paternità. La risposta del Giudice è negativa, sulla base di una interpretazione letterale e sistematica della norma: l’esonero dal preavviso è esteso anche a favore del lavoratore padre dimissionario che non abbia fruito del citato congedo (rimanendo precluso, in tale ipotesi, solo l’accesso alle indennità di licenziamento).