Tribunale di Napoli, 1° febbraio 2024
Non possono integrare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento le sole condotte inadempienti del lavoratore per le quali l’azienda abbia già consumato il potere disciplinare con l’adozione di sanzioni conservative.
Il Tribunale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del lavoratore in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta detto potere, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica. La riqualificazione del licenziamento intimato per giusta causa in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo è ammissibile soltanto a fronte di nuova condotta inadempiente del lavoratore per fatti distinti rispetto a quelli già sanzionati. Pertanto, nel caso di specie, una volta accertata l’insussistenza delle mancanze addebitate al lavoratore, non possono essere poste alla base di un giustificato motivo soggettivo del recesso le precedenti condotte inadempienti del prestatore di lavoro, per le quali lo stesso era già incorso, nel biennio precedente al licenziamento, in sanzioni disciplinari per complessivi n. 39 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.