Tribunale di Napoli, 14 febbraio 2022
Il periodo di tempo stabilito dall’art. dall’art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001, per l’assegnazione temporanea del dipendente pubblico in sede ubicata nella stessa regione o provincia in cui lavora l’altro genitore va inteso per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, e non cumulativo.
Il Tribunale accoglie il reclamo contro il provvedimento di rigetto del ricorso d’urgenza proposto da un dipendente di una pubblica amministrazione che aveva agito per il diritto all’assegnazione temporanea, dopo la nascita del secondo figlio, ad una sede di servizio sita nella provincia dove esercitava la propria attività lavorativa l’altro genitore. L’amministrazione l’aveva negata per il fatto che il lavoratore aveva già fruito di tale beneficio per tre anni, come previsto dall’art. 42-bis, D.Lgs. n. 151/2001, in relazione al primo figlio. Il Collegio ritiene illegittimo il diniego dando una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina: poiché la ratio della norma è quella di tutelare l’interesse del minore che ha diritto a godere dell’assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita, il beneficio va riconosciuto per ciascun figlio (salve le circostanze eccezionali per le quali è possibile per l’amministrazione non concedere il trasferimento).