Tribunale di Napoli, 30 novembre 2022

30 Novembre 2022

Invalido per vizio della volontà il verbale di conciliazione sottoscritto per la necessità di mantenere il posto di lavoro. Va considerato pacifico il diritto all’applicazione dell’art. 2112 c.c. nel caso di cessione di attività da una ad altra società, entrambe “in house”.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale annulla il verbale di conciliazione sottoscritto da una dipendente che, in occasione di una cessione di azienda, era stata di fatto costretta a rinunciare a far valere qualsiasi diritto maturato verso la cedente nei confronti della cessionaria, per ottenere l’assunzione alle dipendenze di quest’ultima, cui aveva comunque diritto ex art. 2112 c.c.
Secondo il Giudice partenopeo, non è condivisibile l’eccezione di parte datoriale basata sul fatto che tali rinunce siano avvenute nel contesto di una sede protetta ai sensi dell’art. 2113 c.c. (nel caso specifico presso la Direzione Territoriale del Lavoro) in quanto in ogni caso non idonea a sanare le cause di annullabilità del verbale. Di conseguenza, il rapporto di lavoro della ricorrente si deve considerare proseguito alle dipendenze della cessionaria senza soluzione di continuità; cedente e cessionaria sono state dichiarate solidalmente responsabili per i crediti retributivi maturati fino alla data di trasferimento dell’azienda.