Tribunale di Napoli, 5 maggio 2017 (ordinanza)
5 Maggio 2017
Licenziamento collettivo: illegittima l’applicazione dei criteri di scelta a una sola unità produttiva.
In un licenziamento collettivo, la decisione di limitare la selezione del personale a una specifica unità produttiva, o singolo settore o reparto, deve essere ancorata a esigenze tecnico-produttive e organizzative, con relativa comunicazione ai sindacati. È inoltre contraria ai principi di correttezza e buona fede la decisione di licenziare solo i lavoratori addetti a un determinato reparto, nel caso in cui costoro siano astrattamente idonei ad occupare altre posizioni. Il giudice ritiene dunque violati i criteri di scelta e ordina la reintegrazione del dipendente.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito