Tribunale di Napoli, ord., 25 maggio 2020
È discriminatorio subordinare alla condizione della residenza nel territorio comunale l’accesso ai buoni spesa erogati dal Comune per l’emergenza covid.
Il Tribunale dichiara discriminatoria la delibera con la quale il Comune di Napoli ha subordinato l’accesso ai buoni spesa, erogati a fronte dei contributi a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” per l’emergenza da covid stanziati in forza dell’ordinanza della Protezione Civile, n. 658/2020, alla condizione che la persona richiedente abbia la residenza nel comune. Tale provvedimento esclude tutte quelle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, dovuto all’emergenza in atto, e che, ancorché in possesso di un legittimo titolo di permanenza in Italia e aventi nel territorio italiano la propria dimora stabile, non siano tuttavia, per diverse ragioni, ivi residenti. Tale condotta configura una violazione dell’art. 43 del T.U. sull’immigrazione e determina dunque una condotta discriminatoria, sussistendo peraltro i presupposti per un provvedimento d’urgenza trattandosi di un sussidio necessario per soddisfare i bisogni alimentari immediati delle persone in stato di bisogno.