Tribunale di Padova, 26 luglio 2018
Se la prestazione lavorativa prosegue anche dopo la cessazione dell’appalto, il rapporto di lavoro può considerarsi alle dipendenze del committente, se questo non prova la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tra i dipendenti e l’ex appaltatore.
Il Giudice ha condannato Poste Italiane, su ricorso dei dipendenti della società cooperativa alla quale era stato assegnato in appalto il servizio di trasporto di effetti postali, a corrispondere differenze retributive e contributi per i lavoratori assunti dalla società appaltatrice, per il periodo lavorato da questi ultimi in assenza di contratto di appalto, e a seguito del licenziamento comunicato dalla società cooperativa. In particolare assume rilevanza il fatto che nel contratto di appalto erano predeterminate le modalità di svolgimento del servizio. Qualora il committente non fornisca la prova di chi abbia effettivamente esercitato il potere direttivo e gerarchico nei confronti dei lavoratori, in assenza di un appaltatore, deve ritenersi sussistente un rapporto di lavoro in capo allo stesso committente. – Rapporto di lavoro