Tribunale di Parma, 18 aprile 2023
È nullo il licenziamento per superamento del comporto se parte delle assenze sono imputabili alle mansioni svolte e dunque a colpa del datore di lavoro, anche se ha fatto affidamento sulla valutazione del medico del lavoro.
Al fine della verifica dell’effettivo superamento del comporto da parte del lavoratore, occorre sottrarre dai giorni di assenza per malattia quelli causati dall’assegnazione a mansioni incompatibili con il suo stato di salute. Nel caso di specie, la consulenza medico-legale ha riscontrato che la patologia sofferta dal ricorrente trovava un peggioramento nelle stesse mansioni assegnate dal datore di lavoro. Il CTU nominato dal Tribunale ha criticato i giudizi di idoneità del medico competente, per non aver tenuto conto delle particolari attività di movimentazione di carichi svolte dal ricorrente, indicate come cause dell’ingravescenza della patologia. Il Tribunale ha dunque accertato che le assenze per malattia erano imputabili al datore di lavoro, poiché quest’ultimo, nel fare affidamento sulle valutazioni del medico competente, sopporta il rischio delle conseguenze derivanti dal giudizio errato di quest’ultimo.