Tribunale di Parma, 18 febbraio 2019

18 Febbraio 2019

La “conversione” a tempo indeterminato del contratto a termine di cui all’art. 1 del decreto 23/2015, ai fini dell’applicabilità del regime del contratto a tutele crescenti, è riferita alla sola conversione per accordo, e non a quella giudiziale con effetti ex tunc.
Il Tribunale dichiara la nullità del termine di un contratto di lavoro (per mancanza della prova di avere effettuato la valutazione dei rischi sulla sicurezza) e la nullità del successivo recesso: nonostante il fatto che il contratto a termine fosse sorto nel 2014, viene applicato l’art. 18 S.L.
Infatti la norma di cui all’art. 1, c. 2 del d.lgs. n. 23/15, in forza della quale il decreto stesso si applica anche nei casi di conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro intervenuta successivamente alla data predetta, riguarda solo la conversione negoziale del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ossia per accordo tra le parti, e non la conversione operata in sede giudiziale che determina la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con efficacia ex tunc.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito