Tribunale di Parma, 30 dicembre 2016

30 Dicembre 2016

Il provvedimento di trasferimento del lavoratore deve contenere da subito la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Per applicazione analogica dell’art. 2 della L. 604/66, come modificato dalla legge 92/2012, il provvedimento con cui viene modificata la sede di lavoro del dipendente deve essere adeguatamente motivato, a pena di inefficacia, al momento della sua emissione. Il giudice del caso in esame ritiene generica e infondata la motivazione del trasferimento imposto alla lavoratrice, e dunque irrilevanti le successive argomentazioni addotte dalla società.