Tribunale di Perugia 11 luglio 2014
Alla prova della giurisprudenza di merito la nuova disciplina dei licenziamenti collettivi: per l’omessa indicazione dei criteri di scelta la sanzione è la reintegrazione, e non basta che ci sia l’accordo sindacale perché i vizi della procedura siano sanati.
L’ordinanza che si segnala rappresenta uno dei primi provvedimenti che affronta le questioni interpretative sollevate dalle modifiche che la legge 92 del 2012 (c.d. Legge Fornero) ha portato alla disciplina dei licenziamenti collettivi (artt. 4 e 5 della legge 223 del 1991). Nel caso specifico l’impresa aveva totalmente omesso di inserire, nella comunicazione finale della procedura dovuta per legge, la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta. Secondo il Tribunale si tratta di un vizio sostanziale, e non meramente formale, produttivo dunque della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro. Altro aspetto degno di nota è l’interpretazione fornita dal Giudice all’ipotesi (introdotta dalla legge Fornero) di una sanatoria sindacale degli eventuali vizzi della procedura: perché questa sia possibile non basta che sia intervenuto un accordo, ma deve risultare una chiara volontà di esaminare e colmare la lacuna della procedura.