Tribunale di Perugia, 26 gennaio 2024
Quando basterebbe un po’ di ragionevolezza: dichiarato nullo il licenziamento del lavoratore che, nella mezza giornata di congedo parentale, fa anche un po’ di spesa dopo avere accompagnato la figlia a scuola, e prima di tornare a riprenderla.
Il Tribunale di Perugia dichiara nullo il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore con la motivazione dell’abuso nella fruizione del congedo parentale e condanna la società alla reintegrazione del ricorrente. Secondo il Tribunale, non contrasta con la finalità del congedo parentale il comportamento di chi faccia anche la spesa mentre la figlia è a scuola, mentre non è stata raggiunta la prova di altri comportamenti con fini abusi. Si leggano le considerazioni ragionevoli del Giudice su quali siano le normali attività di chi deve occuparsi di un figlio (attività forse sconosciuta a chi ha deciso il licenziamento). Il recesso è nullo, in quanto direttamente causato dalla fruizione del congedo parentale (art. 54, c. 6, d.lgs. 151/2001).