Tribunale di Ravenna, 12 gennaio 2022
Il Giudice di Ravenna non condivide l’orientamento delle Sezioni Unite: la contestazione tardiva dei fatti fa venir meno la loro rilevanza disciplinare, e quindi la sussistenza del fatto (giuridico): la sanzione applicabile ex art. 18 Stat. lav. è la reintegrazione.
Il Tribunale, nell’accertare l’illegittimità del licenziamento disciplinare basato su numerose contestazioni tardive (ed altre generiche o di circostanza ritenute non rilevanti), dispone la reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art. 18, co. 4, Stat. lav., in dichiarato dissenso dall’orientamento delle S.U. della Corte di Cassazione, secondo cui il fatto tardivamente contestato è pur sempre un fatto antigiuridico e quindi il licenziamento illegittimo dovrebbe dar luogo alla tutela indennitaria forte, di cui al co. 5 dell’art. 18. Secondo il Giudice, la prolungata inerzia del datore di fronte al comportamento del dipendente può essere considerata quale dichiarazione implicita della volontà di non perseguire il fatto, e quindi dell’insussistenza di una lesione in concreto ai propri interessi: di conseguenza, mancando il requisito dell’antigiuridicità, il fatto tardivamente contestato è un fatto insussistente, e pertanto trova applicazione la tutela reintegratoria.