Tribunale di Ravenna, 23 gennaio 2024

23 Gennaio 2024

L’anzianità rilevante per il calcolo dell’indennità di esclusività del dirigente veterinario del Ministero della Salute deve tenere conto anche dei periodi di prestazione a tempo determinato e come collaboratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale censura la quantificazione dell’indennità di esclusività spettante ad un dirigente sanitario veterinario del Ministero della Salute erogata tenendo conto esclusivamente della anzianità maturata a tempo indeterminato, senza considerare l’anzianità maturata in precedenti analoghi rapporti svolti in regime di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa. Per il periodo a termine, il mancato computo viola le regole eurounitarie poste in tema di divieto di discriminazione tra rapporti a tempo determinato e rapporti a tempo indeterminato. Ai fini dell’anzianità rilevano esclusivamente l’effettiva prestazione dell’attività in favore dell’azienda o dell’ente e il riscontro dell’attività svolta nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione collettiva per la tipologia di lavoratore a tempo alla quale si chiede di essere comparati.