Tribunale di Ravenna, 23 gennaio 2024
L’anzianità rilevante per il calcolo dell’indennità di esclusività del dirigente veterinario del Ministero della Salute deve tenere conto anche dei periodi di prestazione a tempo determinato e come collaboratore.
Il Tribunale censura la quantificazione dell’indennità di esclusività spettante ad un dirigente sanitario veterinario del Ministero della Salute erogata tenendo conto esclusivamente della anzianità maturata a tempo indeterminato, senza considerare l’anzianità maturata in precedenti analoghi rapporti svolti in regime di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa. Per il periodo a termine, il mancato computo viola le regole eurounitarie poste in tema di divieto di discriminazione tra rapporti a tempo determinato e rapporti a tempo indeterminato. Ai fini dell’anzianità rilevano esclusivamente l’effettiva prestazione dell’attività in favore dell’azienda o dell’ente e il riscontro dell’attività svolta nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione collettiva per la tipologia di lavoratore a tempo alla quale si chiede di essere comparati.