Tribunale di Ravenna, 27 settembre 2023
Sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015: va garantita la reintegrazione nel posto di lavoro anche per i licenziamenti economici in cui il fatto non sussiste?
Il Tribunale di Ravenna ritiene non manifestamente infondata la questione, che rimette alla Corte costituzionale, di legittimità dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015 (cd. Jobs Act), con riferimento in particolare ai casi in cui sia accertata l’insussistenza del fatto posto alla base di un licenziamento per motivi economici. Secondo il Giudice, la norma che esclude l’applicazione della tutela reintegratoria per questi casi potrebbe essere incostituzionale, in quanto, tra le molte questioni, comporterebbe un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto ai casi di licenziamento disciplinare e rispetto ai casi di lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto in questione.