Tribunale di Ravenna, 30 settembre 2015

30 Settembre 2015

La nuova disciplina dello ius variandi (art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. 81 del 2015), che amplia le possibilità per il datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore, non si applica alle fattispecie di dequalificazione verificatesi nel vigore della precedente normativa, anche ove il demansionamento contestato dal dipendente sia proseguito per il periodo successivo alla modifica della legge.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito