Tribunale di Reggio Calabria, 2 novembre 2022

2 Novembre 2022

Illegittimo il provvedimento datoriale che neghi a un dirigente medico, direttore di struttura complessa, la fruizione di periodi di ferie in ragione di un presunto debito orario maturato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Dall’analisi della contrattazione collettiva dell’Area Sanità emerge che le peculiari caratteristiche dell’attività svolta dai direttori di struttura complessa giustificano un regime orario differenziato dagli altri dirigenti medici, tale per cui i primi non sono tenuti al rispetto di un limite orario settimanale, non potendosi quindi configurare alcun “debito orario”. Il CCNL di riferimento contempla la previsione di uno specifico orario per la prestazione del Direttore di Struttura Complessa al solo scopo di quantificare i giorni di ferie spettanti. Nel caso di specie, il provvedimento di diniego è ritenuto illegittimo in quanto non rigetta la richiesta di un periodo eccedente rispetto a quello spettante, bensì il diritto in sé alla fruizione delle ferie, costituzionalmente tutelato e non suscettibile di compressione alcuna, ad esclusione della sussistenza di esigenze organizzative.